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Statuto

 

Art. 1

E’ costituita l’Associazione denominata Orizzonti Monferrini con sede in Camino Monferrato, Via Pontestura, 83.

Il consiglio direttivo può decidere di istituire temporaneamente sedi operative o uffici di rappresentanza in altre sedi.

Art. 2

La durata dell’Associazione è fissata fino al 30 dicembre 2020 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci

Art.3

L’associazione collabora con le istituzioni pubbliche del Piemonte e con tutti gli organismi associativi che manifestano obiettivi similari al fine di favorire il turismo.

Art. 4

L’Associazione unisce persone fisiche e giuridiche, impegnate a promuovere la conoscenza del Monferrato, in particolare a promuovere le visite delle aziende associate e il loro rapporto diretto con i consumatori e gli altri prodotti delle aziende associate.

L’Associazione opera senza scopi di lucro per la crescita di immagine del territorio, per favorire prospettive di sviluppo economico e sociale. L’Associazione, singolarmente oppure insieme ad altro organismi similari, può assumere ogni iniziativa atta a raggiungere gli scopi sociali.

Art 5

Sono Soci, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio direttivo con successiva ratifica da parte della Assemblea.

Alla domanda, presentata su moduli prestampati, fa seguito entro 28 febbraio di ogni anno il versamento della quota di ammissione e della quota annuale di iscrizione.

Il Consiglio di Direttivo annualmente decide la misura delle quote di ammissione e di iscrizione dei Soci.

Il requisito di socio si perde per dimissioni, per morte, per espulsione deliberata dal Consiglio di Direzione, per morosità della quota associativa, per gravi motivi che rendano la permanenza del socio incompatibile con le finalità e il decoro dell’Associazione.

Esistono due tipi di soci:

soci fondatori

soci ordinari

I soci fondatori sono coloro che hanno contributo fattivamente alla costituzione della associazione, e cioè tutti coloro che si sono associati entro una data stabilita dal consiglio direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che si sono associati dopo la suddetta data.

 

Art. 6

Gli organi dell’associazione sono:

-                     L’Assemblea dei Soci

-                     Il Presidente

-                     Il Consiglio Direttivo 

Art. 7

L’assemblea regolarmente insediata con il 50% più uno dei soci in prima convocazione e con qualsiasi  numero di presenti in seconda convocazione, rappresenta l’universo dei Soci e delibera nelle materie di sua competenza secondo le procedure di legge e del presente Statuto, obbligando tutti i soci , ancorché assente o dissenzienti, al rispetto delle deliberazioni stesse.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o nella maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei Soci che ne facciano domanda scritta. La convocazione dell’Assemblea deve pervenire ai Soci in lettera semplice che comunichi luogo, data e ora dell’appuntamento in prima e in seconda convocazione , ordine del giorno dettagliato e indicazione del luogo dove è possibile prendere visione degli eventuali documenti in discussione. La convocazione deve pervenire per posta ai Soci 5 giorni prima dell’appuntamento, in caso di motivata emergenza due giorni prima, è valida  la comunicazione a mezzo fax o posta elettronica..

Partecipano all’Assemblea con diritto di voto soltanto i soci in regola con le norme statutarie e regolamentarie. Se si intende far partecipare all’Assemblea persone esterne , occorre darne preventivamente comunicazione argomentata.

Sono ammesse deleghe da Socio a Socio in misura massima di due per ciascun Socio portatore.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro i due mesi precedenti la chiusura del bilancio sociale, per l’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno precedente e del Bilancio Preventivo per l’anno in corso.

L’Assemblea è competente in materia di:

-                     Nomina del Presidente

-                     Nomina o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo

-                     Approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo

-                     Modifiche dello statuto

-                     Scioglimento della Associazione

Art 8

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di persone non inferiore a 3 e non superiore a 7. Ciascun delegato dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. La nomina è personale e non delegabile.

Eventuali integrazioni o sostituzioni di Delegati vengono compiute per cooptazione del Consiglio Direttivo, con ratifica assembleare; qualora il Consiglio debba essere rinnovato o integrato in misura superiore alla metà dei suoi componenti, il procedimento è di competenza dell’Assemblea, che deve essere tempestivamente convocata allo scopo.

Il consiglio direttivo nomina un tesoriere, scegliendolo tra i suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è competente per:

-                     Presentare all’Assemblea bozze di Conto Consuntivo e Bilancio Preventivo;

-                     Fissare le quote di ammissione e di iscrizione annuale dei Soci;

-                     Ammettere nuovi soci su domanda documentata;

-                     Programmare il lavoro dell’Associazione

-                     Coordinare le attività sociali e affidare incarichi  lavorativi;

-                     Assistere il presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente o suo incaricato oppure per autoconvocazione scritta dalla metà dei suoi componenti.

Le riunioni indette in unica convocazione, con preavviso di 5 giorni oppure via telefax o posta elettronica con preavviso di due giorni, sono validamente insediate con la metà più uno dei suoi componenti; è ammessa la sola delega da delegato a delegato. In apertura di seduta il Consiglio dei Delegati nomina un segretario verbalizzante.

Il delegato che risulti consecutivamente assente alla terza \riunione salvo giustificato motivo, può essere sostituito per cooptazione.

Art.9

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione , ne promuove, coordina controlla l’attività, convoca e presiede le Assemblee e Consigli direttivi, presenta il Conto Consuntivo e il Bilancio su relazione propositiva del tesoriere. Il presidente nomina il suo vice scegliendolo tra i delegati.

Art 10

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

-                     quote ammissione e quote annuali di iscrizione dei Soci

-                     beni e somme di denaro eventualmente derivati da donazioni e contributi pubblici

-                     quote di sponsorizzazione commerciale sull’attività sociale;

-                     proventi da ogni iniziativa atta a procurare all’Associazione la risorse necessarie per il perseguimento dei propri scopi.

 

Il Tesoriere tiene aggiornato un inventario dei beni dell’associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione i Soci non potranno ottenere  la divisione del fondo comune, che sarà devoluto dall’Assemblea ad altra Associazione similare.

Art. 11

L’esercizio finanziario ha inizio i 1 gennaio e si chiude i l 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura dell’esercizio, su proposta del tesoriere, il Consiglio direttivo redige il Conto consuntivo e il bilancio Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria.

Art. 12

Il consiglio direttivo , qualora si renda necessario, anche per per singole materie, predispone uno o più regolamenti esecutivi, da ratificarsi nell’Assemblea successiva. 

Art. 13

L’Associazione ha la possibilità di eseguire dei servizi a richiesta dai soci.

Art. 14

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizione di legge vigenti.

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